Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  Giustizia  ai sensi dell'art.11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
   A  norma  dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


Bonus   straordinario  per  famiglie,  lavoratori  pensionati  e  non
                           autosufficienza


  1.  E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel  quale  concorrono,  nell'anno  2008,  esclusivamente  i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
   a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
   b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
   c)  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50,  comma  1,  lettere  a),  c-bis),  d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
   d)  diversi  di  cui  all'articolo  67,  comma 1, lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
   e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con
i  redditi  indicati  alle  lettere  precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
   a)  nel  computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato  anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di  cui  all'articolo  12  del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
   b)  nel  computo  del  reddito  complessivo familiare si assume il
reddito  complessivo  di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
  3.  Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del
reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
   a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
   b)  euro  trecento  per  il  nucleo  familiare  di due componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
   c)  euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare di tre
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro diciassettemila;
   d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   e)  euro  seicento  per  il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
   f)  euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
   g)  euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap  per  i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12,  comma  1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1  e'  attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma  32,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5.  Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del comma 3 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella
domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
   a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
   b)  i  figli  e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
   c)  di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
  6.  La  richiesta  e'  presentata  entro  il (( 28 febbraio )) 2009
utilizzando   l'apposito  modello  approvato  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La richiesta puo' essere
effettuata  anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
  7.  Il  sostituto  d'imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  8.  Il  sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  9.  L'importo  erogato  ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti  d'imposta  attraverso la compensazione di cui all'articolo
17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno  successivo  a  quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello  770  e  non  concorre  alla  formazione  del  limite  di cui
all'articolo  25  dello  stesso  decreto  legislativo. L'utilizzo del
sistema  del  versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle  tabelle  A  e  B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato  ai  soli  importi  da  compensare; le altre amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui  alla  legge  (( 29 ottobre 1984, n. 720, )) recuperano l'importo
erogato   dal  monte  delle  ritenute  disponibile  e  comunicano  al
Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
  10.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
  11.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al  comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  entro  il  31  marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita'  prescelte  per
l'erogazione dell'importo.
  12.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  1 puo' essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
  13.  Il  beneficio  richiesto  ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari  indicati  al  comma  1,  lettere  a),  b)  e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta
prodotta  dai  soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
  14.  Il  sostituto  d'imposta  e gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  15.  Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165  e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  16.  I  soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  30  giugno  2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
  17.  In  tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e'  erogato  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
   a)  entro  il  30  giugno  2009  da  parte  dei soggetti esonerati
dall'obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui
all'articolo  3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta  compenso,  indicando  le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
   b)  con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
  18.  L'Agenzia  delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal (( decreto
del  direttore  generale  del  Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
))
  19.  I  soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la
restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
  20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
   a)  ai  benefici  erogati  eseguendo  il  recupero  di  quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
   b)  alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
  21.  I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
  22.   Per   l'erogazione  del  beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  Finanze  e'  istituito  un  Fondo,  per  l'anno  2009, con una
dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  23.  Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al
presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
             «Art.  49 (Redditi  di  lavoro  dipendente).  -  1. Sono
          redditi   di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano  da
          rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
             2.    Costituiscono,   altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente:
              a)  le  pensioni  di  ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati;
              b)  le  somme  di  cui  all'art. 429, ultimo comma, del
          codice di procedura civile.»
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986 .
             «1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
              a)  i  compensi  percepiti,  entro  i limiti dei salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
              b)  le  indennita'  e  i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
              c)  le  somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
              c-bis)  le  somme  e  i  valori  in genere, a qualunque
          titolo  percepiti  nel periodo d'imposta, anche sotto forma
          di   erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici  di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   alla   collaborazione   a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  alla  partecipazione  a collegi e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti   di   collaborazione   aventi   per   oggetto  la
          prestazione   di   attivita'   svolte   senza   vincolo  di
          subordinazione  a  favore  di  un  determinato soggetto nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di   mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di   lavoro   dipendente  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente  redditi  di  lavoro dipendente, o nell'oggetto
          dell'arte  o  professione  di  cui  all'art.  53,  comma 1,
          concernente  redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate dal
          contribuente;
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24,  33,  lettera  a),  e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
          222,  nonche'  le congrue e i supplementi di congrua di cui
          all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio 1974, n.
          343;
              e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              f)  le  indennita',  i  gettoni di presenza e gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province   e   dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni,  sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.   53,  comma  1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio  di  impresa commerciale, nonche' i compensi
          corrisposti  ai  membri  delle  commissioni  tributarie, ai
          giudici   di   pace   e   agli  esperti  del  tribunale  di
          sorveglianza,  ad esclusione di quelli che per legge devono
          essere riversati allo Stato;
              g)  le  indennita'  di  cui  all'art.  1 della legge 31
          ottobre  1965,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e   del   Parlamento  europeo  e  le  indennita',  comunque
          denominate,  percepite  per  le  cariche  elettive e per le
          funzioni  di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
          e   alla   legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  nonche'  i
          conseguenti  assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
          cessazione  delle  suddette  cariche  elettive e funzioni e
          l'assegno del Presidente della Repubblica;
              h)   le   rendite   vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
              h-bis)  le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
              i)  gli  altri  assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
          del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 44;
              l)   i  compensi  percepiti  dai  soggetti impegnati in
          lavori   socialmente  utili  in  conformita'  a  specifiche
          disposizioni normative.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
             «1.  Dal  reddito  complessivo  si deducono, se non sono
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono  a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti dal
          contribuente:
              a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi  degli immobili che concorrono a formare il reddito
          complessivo,  compresi i contributi ai consorzi obbligatori
          per  legge  o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
          amministrazione;  sono  in  ogni  caso esclusi i contributi
          agricoli unificati;
              b)  le  spese  mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104.  Ai  fini  della
          deduzione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali   deve   essere  certificata  da  fattura  o  da
          scontrino   fiscale   contenente  la  specificazione  della
          natura,  qualita'  e quantita' dei beni e l'indicazione del
          codice  fiscale  del destinatario. Si considerano rimaste a
          carico  del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
              c)  gli  assegni  periodici  corrisposti al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
              d)  gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
              d-bis)  le  somme  restituite al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
              e)  i contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni  di legge, nonche' quelli
          versati   facoltativamente   alla   gestione   della  forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
              e-bis)  i  contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  di  cui  al  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'articolo   8   del  medesimo  decreto.  Alle  medesime
          condizioni  ed  entro  gli  stessi limiti sono deducibili i
          contributi  versati alle forme pensionistiche complementari
          istituite  negli  Stati  membri dell'Unione europea e negli
          Stati  aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis;
              e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
          3.615,20,  ai  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario
          nazionale  istituiti  o  adeguati  ai sensi dell'art. 9 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  che  erogano  prestazioni  negli  ambiti di
          intervento  stabiliti con decreto del Ministro della salute
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
          predetto  limite  si  tiene  conto  anche dei contributi di
          assistenza  sanitaria  versati ai sensi dell'art. 51, comma
          2,  lettera  a).  Per  i  contributi versati nell'interesse
          delle  persone  indicate nell'art. 12, che si trovino nelle
          condizioni   ivi   previste,   la   deduzione   spetta  per
          l'ammontare   non   dedotto  dalle  persone  stesse,  fermo
          restando l'importo complessivamente stabilito;
              f)  le  somme  corrisposte  ai  dipendenti, chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
              g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art.  28  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
          importo   non   superiore   al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
              h)    le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
              i)  le  erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
              l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma  1,  della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
          3,  comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
          e alle condizioni ivi previsti;
              l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
          genitori  adottivi  per  l'espletamento  della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
              l-ter)   le   erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
          pagamento  degli  oneri  difensivi  dei soggetti ammessi al
          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche;
              l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
          favore  di  universita',  fondazioni  universitarie  di cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
             «1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
              a)  le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
          di  terreni,  o  l'esecuzione  di  opere  intese a renderli
          edificabili,  e  la successiva vendita, anche parziale, dei
          terreni e degli edifici;
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di  cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
          le  unita'  immobiliari urbane che per la maggior parte del
          periodo  intercorso  tra  l'acquisto  o la costruzione e la
          cessione  sono  state  adibite ad abitazione principale del
          cedente  o  dei  suoi  familiari, nonche', in ogni caso, le
          plusvalenze  realizzate  a  seguito  di  cessioni  a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo
          oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto
          periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da
          parte del donante;
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di   partecipazioni  qualificate  la  cessione  di  azioni,
          diverse   dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni  altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui  all'articolo  5, escluse le associazioni di cui al
          comma  3,  lettera  c),  e dei soggetti di cui all'art. 73,
          comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  nonche' la cessione di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette   partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i
          diritti  o  titoli  ceduti rappresentino, complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea  ordinaria  superiore al 2 o al 20 per cento
          ovvero  una  partecipazione  al  capitale  od al patrimonio
          superiore  al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate.  Sono  assimilate  alle plusvalenze di cui alla
          presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  di  strumenti  finanziari  di  cui  alla
          lettera   a)   del   comma   2   dell'art.  44  quando  non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio;
               2)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
          al  5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
          netto  contabile  risultante dall'ultimo bilancio approvato
          prima  della  data  di stipula del contratto secondo che si
          tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
          regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
          realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
          associanti  non  residenti che non soddisfano le condizioni
          di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
          l'assimilazione    opera    a    prescindere   dal   valore
          dell'apporto;
               3)  cessione dei contratti di cui al numero precedente
          qualora  il  valore  dell'apporto  sia  superiore al 25 per
          cento  dell'ammontare  dei beni dell'associante determinati
          in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
          del citato testo unico;
              c-bis)  le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
          sensi  della  lettera  c),  realizzate  mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante:
               1)  cessione  dei contratti di cui all'art. 109, comma
          9,  lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto sia non
          superiore  al  5 per cento o al 25 per cento del valore del
          patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che  si  tratti  di societa' i cui titoli sono negoziati in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
               2)   cessione   dei  contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al  25  per  cento  dell'ammontare dei beni dell'associante
          determinati  in base alle disposizioni previste dal comma 2
          dell'art. 47;
              c-ter)  le  plusvalenze,  diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti, di metalli preziosi, sempre che' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
              c-quater)  i redditi, diversi da quelli precedentemente
          indicati,  comunque  realizzati  mediante  rapporti  da cui
          deriva  il  diritto  o  l'obbligo di cedere od acquistare a
          termine  strumenti  finanziari,  valute, metalli preziosi o
          merci  ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
          pagamenti  collegati  a  tassi di interesse, a quotazioni o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro parametro di
          natura  finanziaria.  Agli  effetti dell'applicazione della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti;
              c-quinquies)  le plusvalenze ed altri proventi, diversi
          da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di rapporti
          produttivi  di  redditi  di  capitale e mediante cessione a
          titolo  oneroso  ovvero  rimborso di crediti pecuniari o di
          strumenti  finanziari,  nonche'  quelli realizzati mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
          evento incerto;
              d)  le  vincite  delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
              e)  i  redditi  di  natura  fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
              g)  i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
          opere  dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
          formule  e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
          campo  industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla   sublocazione   di   beni   immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
              h-bis)  le plusvalenze realizzate in caso di successiva
          cessione,  anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
          dell'art. 58;
              i)  i  redditi  derivanti  da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente;
              l)  i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
          non  esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
          di fare, non fare o permettere;
              m)  le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
          spesa,  i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
          ed  ai  collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
          professionale   da   parte   di   cori,  bande  musicali  e
          filodrammatiche  che perseguono finalita' dilettantistiche,
          e   quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di  attivita'
          sportive   dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni
          sportive  nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua  finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
          sia  riconosciuto.  Tale  disposizione  si applica anche ai
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di
          carattere    amministrativo-gestionale    di   natura   non
          professionale  resi  in  favore  di societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche;
              n)    le    plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono  i  presupposti di tassazione di cui alle lettere
          precedenti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  25 (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari
          quelli  inerenti  ai  terreni  e  ai fabbricati situati nel
          territorio  dello  Stato che sono o devono essere iscritti,
          con  attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
          catasto edilizio urbano.
             2.   I   redditi  fondiari  si  distinguono  in  redditi
          dominicali  dei  terreni,  redditi  agrari  e  redditi  dei
          fabbricati.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  12  (Detrazioni  per  carichi  di famiglia). - 1.
          Dall'imposta  lorda si detraggono per carichi di famiglia i
          seguenti importi:
              a)  per  il  coniuge  non  legalmente ed effettivamente
          separato:
               1)  800  euro,  diminuiti  del prodotto tra 110 euro e
          l'importo    corrispondente   al   rapporto   fra   reddito
          complessivo  e  15.000  euro, se il reddito complessivo non
          supera 15.000 euro;
               2)  690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro;
               3)  690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          40.000  euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
              b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
          aumentata di un importo pari a:
               1)  10  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro;
               2)  20  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro;
               3)  30  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro;
               4)  20  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro;
               5)  10  euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro;
              c)  800  euro  per  ciascun  figlio,  compresi  i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati.  La  detrazione  e'  aumentata  a  900  euro per
          ciascun  figlio  di  eta' inferiore a tre anni. Le predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
          ogni  figlio  portatore  di  handicap  ai sensi dell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu'  di  tre  figli a carico la detrazione e' aumentata di
          200  euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo. La
          detrazione  spetta  per la parte corrispondente al rapporto
          tra   l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del  reddito
          complessivo,  e  95.000  euro.  In  presenza di piu' figli,
          l'importo  di  95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
          euro  per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
          ripartita  nella misura del 50 per cento tra i genitori non
          legalmente   ed   effettivamente  separati  ovvero,  previo
          accordo  tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
          reddito  complessivo  di ammontare piu' elevato. In caso di
          separazione   legale   ed   effettiva  o  di  annullamento,
          scioglimento   o   cessazione   degli  effetti  civili  del
          matrimonio,  la  detrazione spetta, in mancanza di accordo,
          al  genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
          o  condiviso  la  detrazione  e'  ripartita, in mancanza di
          accordo,  nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
          il  genitore  affidatario  ovvero,  in  caso di affidamento
          congiunto,  uno dei genitori affidatari non possa usufruire
          in  tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti di
          reddito,  la  detrazione e' assegnata per intero al secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e'  tenuto  a  riversare  all'altro genitore affidatario un
          importo  pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso di
          affidamento   congiunto,   pari   al  50  per  cento  della
          detrazione  stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro,   la  detrazione  compete  a  quest'ultimo  per
          l'intero  importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non ha
          riconosciuto  i  figli  naturali  e  il contribuente non e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed   effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono  figli
          adottivi,  affidati  o  affiliati  del  solo contribuente e
          questi   non   e'   coniugato   o,   se  coniugato,  si  e'
          successivamente  legalmente ed effettivamente separato, per
          il  primo  figlio  si  applicano,  se  piu' convenienti, le
          detrazioni previste alla lettera a);
              d)  750  euro,  da  ripartire  pro quota tra coloro che
          hanno  diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra persona
          indicata  nell'articolo  433  del codice civile che conviva
          con  il  contribuente  o  percepisca assegni alimentari non
          risultanti  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
          detrazione  spetta  per la parte corrispondente al rapporto
          tra   l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del  reddito
          complessivo, e 80.000 euro.
             1-bis.  In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
          genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
          pari  a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
          del   50  per  cento  tra  i  genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente  separati.  In caso di separazione legale ed
          effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento  o cessazione
          degli  effetti  civili del matrimonio, la detrazione spetta
          ai  genitori  in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
          giudice.   Nel   caso   di  coniuge  fiscalmente  a  carico
          dell'altro,   la  detrazione  compete  a  quest'ultimo  per
          l'intero importo.
             2.  Le  detrazioni  di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili.
             3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a  mese  e  competono  dal mese in cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
          la  detrazione  di  cui  al  comma  1-bis  sia di ammontare
          superiore  all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
          cui  al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
          13,  15  e  16,  nonche' delle detrazioni previste da altre
          disposizioni  normative,  e'  riconosciuto  un  credito  di
          ammontare  pari alla quota di detrazione che non ha trovato
          capienza  nella  predetta imposta. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
          di erogazione del predetto ammontare.
             4.  Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1),  e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
          690  euro.  Se  i  rapporti  di cui al comma 1, lettera a),
          numeri  1)  e  3),  sono  uguali  a zero, la detrazione non
          compete.  Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
          sono  pari  a  zero,  minori  di  zero  o  uguali a uno, le
          detrazioni  non  competono.  Negli altri casi, il risultato
          dei  predetti  rapporti si assume nelle prime quattro cifre
          decimali.
              4-bis.  Ai  fini  del comma 1 il reddito complessivo e'
          assunto   al  netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
             «Art.  8 (Determinazione  del reddito complessivo). - 1.
          Il  reddito  complessivo si determina sommando i redditi di
          ogni  categoria  che  concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite  derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
          cui  all'articolo  66  e quelle derivanti dall'esercizio di
          arti  e  professioni.  Non  concorrono a formare il reddito
          complessivo  dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi in
          deduzione ai sensi dell'art. 60.
             2.  Le  perdite  delle societa' in nome collettivo ed in
          accomandita  semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
          delle  societa'  semplici  e delle associazioni di cui allo
          stesso   articolo   derivanti   dall'esercizio  di  arti  e
          professioni,  si  sottraggono per ciascun socio o associato
          nella  proporzione  stabilita  dall'art.  5. Per le perdite
          della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono
          l'ammontare  del  capitale sociale la presente disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
             3.   Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali  e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione in
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti
          nei  periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
          capienza  in  essi. La presente disposizione non si applica
          per  le  perdite  determinate  a  norma  dell'art.  66.  Si
          applicano   le  disposizioni  dell'art.  84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          art. 84.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 32 dell'art. 81 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «32.  In considerazione delle straordinarie tensioni cui
          sono  sottoposti  i prezzi dei generi alimentari e il costo
          delle   bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per  la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli  di popolazione in stato di particolare bisogno e su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana  che  versano  in  condizione  di  maggior disagio
          economico,  individuati  ai  sensi  del comma 33, una carta
          acquisti  finalizzata  all'acquisto di tali beni e servizi,
          con onere a carico dello Stato.».
             - Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi):
             «Art.  23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1.  Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che
          esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'articolo 51
          del  citato  testo  unico,  o  imprese agricole, le persone
          fisiche  che  esercitano  arti  e  professioni, il curatore
          fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il
          condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali
          corrispondono  somme  e valori di cui all'articolo 48 dello
          stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento
          una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
          di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui
          predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte,
          sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e'
          tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
             1-bis.   I   soggetti   che   adempiono   agli  obblighi
          contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
          all'estero    di    cui    all'articolo   48,   concernente
          determinazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente, comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  devono  in  ogni  caso operare le relative
          ritenute.
             2. La ritenuta da operare e' determinata:
              a)  sulla  parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati  alle
          successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
          di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
          persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico,  rapportate  al periodo stesso. Le detrazioni di cui
          agli   articoli  12  e  13  del  citato  testo  unico  sono
          riconosciute  se  il  percipiente  dichiara  annualmente di
          avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di  spettanza, il
          codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
          detrazioni  e  si  impegna  a comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni;
              b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
              c)   sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente,   effettuando   le  detrazioni  previste  negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
              d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17
          dello stesso testo unico;
              d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
          all'art.  16,  comma  1,  lettera  a-bis), del citato testo
          unico,  con  i  criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
          testo unico];
              e)  sulla  parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui  all'art.  48,  del  citato  testo  unico, non compresi
          nell'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  dello stesso testo
          unico,  corrisposti  agli  eredi del lavoratore dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
             3.  I  soggetti  indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro  il  28  febbraio  dell'anno successivo e, in caso di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta  sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
          tenendo  conto  delle  detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'art.  15 dello stesso testo unico, e successive
          modificazioni,  per  oneri  a fronte dei quali il datore di
          lavoro  ha  effettuato  trattenute,  nonche', limitatamente
          agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
          articolo,   per   erogazioni  in  conformita'  a  contratti
          collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
          incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
          imposte  dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
          28   febbraio  dell'anno  successivo,  il  sostituito  puo'
          dichiarare  per  iscritto  al sostituto di volergli versare
          l'importo   corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,
          ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle
          retribuzioni  dei  periodi  di  paga  successivi al secondo
          dello  stesso  periodo  di imposta. Sugli importi di cui e'
          differito  il  pagamento  si applica l'interesse in ragione
          dello  0,50  per cento mensile, che e' trattenuto e versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce.  L'importo  che al termine del periodo d'imposta
          non  e'  stato  trattenuto  per  cessazione del rapporto di
          lavoro  o  per  incapienza  delle  retribuzioni deve essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento   entro  il  15  gennaio  dell'anno  successivo.
          [Qualora  le  comunicazioni delle indennita' e dei compensi
          di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo
          unico  pervengano  al  sostituto  oltre  il  termine del 12
          gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
          terra'  conto  ai  fini  delle operazioni di conguaglio del
          periodo  d'imposta  successivo].  Se  alla  formazione  del
          reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
          prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
          definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
          dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
          prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
          di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
          concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
             4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
          di  fine  anno  il sostituito puo' chiedere al sostituto di
          tenere  conto  anche  dei  redditi  di lavoro dipendente, o
          assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente, percepiti nel
          corso  di  precedenti  rapporti intrattenuti. A tal fine il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12  del  mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente  i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
          quelli  di  lavoro  dipendente,  erogati da altri soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare  le  ritenute.  [Alla  consegna  della  suddetta
          certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
          sostituto  quale delle opzioni previste al comma precedente
          intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
          subire il prelievo delle imposte]. La presente disposizione
          non  si  applica  ai soggetti che corrispondono trattamenti
          pensionistici.
             5.  [Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano
          anche   alle   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
          professioni,  ai  sensi dell'art. 49, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  quando
          corrispondono  somme  e  valori  di  cui all'art. 48, dello
          stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
          del loro reddito di lavoro autonomo].».
             «Art.   29   (Ritenuta  sui  compensi  e  altri  redditi
          corrisposti  dallo  Stato).  -  1. Le amministrazioni dello
          Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le seguenti modalita':
              a)  sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
          cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati  alle
          successive  lettere  b)  e  c),  aventi  carattere  fisso e
          continuativo,  con i criteri e le modalita' di cui al comma
          2 dell'art. 23;
              b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della
          stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
          da  quelli  di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
          delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
              c)   sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente,  al  netto delle deduzioni di cui agli articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
              d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del  citato  testo  unico con i criteri di cui all'art. 17,
          dello stesso testo unico;
              e)  sulla  parte imponibile delle somme e valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
          16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
          corrisposti  agli  eredi,  con  l'aliquota stabilita per il
          primo scaglione di reddito.
             2.  Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
          aventi  carattere  fisso  e  continuativo devono effettuare
          entro  il  28  febbraio  o  entro  due  mesi  dalla data di
          cessazione  del  rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
          il  conguaglio  di  cui  al  comma  3  dell'art. 23, con le
          modalita'  in  esso  stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
          Ai  fini  delle  operazioni  di conguaglio i soggetti e gli
          altri  organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
          aventi  carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
          predetti  uffici,  entro la fine dell'anno e, comunque, non
          oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
          somme  corrisposte,  l'importo  degli  eventuali contributi
          previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
          datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
          valori  a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
             3.  Le  amministrazioni  della  Camera dei deputati, del
          Senato   e   della   Corte  costituzionale,  nonche'  della
          Presidenza  della  Repubblica  e  degli  organi legislativi
          delle  regioni  a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme  e  i  valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
          del  pagamento,  una  ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche con i criteri indicati nello
          stesso  comma.  Le  medesime  amministrazioni, all'atto del
          pagamento  delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
          all'art.  47,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, applicano una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di cui al comma 2.
             4.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
          cui  ai  commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
          parte,  sui  contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
          e'  tenuto  a versare al sostituto l'importo corrispondente
          all'ammontare della ritenuta.
             5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
          al  comma  3, che corrispondono i compensi e le altre somme
          di  cui  agli  articoli  24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
          all'atto   del   pagamento   le  ritenute  stabilite  dalle
          disposizioni stesse.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          successive  modificazioni  (Testo  unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa):
             «Art.   47   (Dichiarazioni   sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  -  1. L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   e   successive  modificazioni  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662):
             «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
              a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei  ragionieri  e  dei periti commerciali e dei consulenti
          del lavoro;
              b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
              c)   le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
              d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i lavoratori dipendenti e pensionati;
              e)  gli  altri  incaricati  individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
             - Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di  cui  al  secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
          facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la competente
          sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
          non e' ammessa la compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa di cui all'art.
          49,  comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto   delle   imprese,  istituita  con  decreto-legge  30
          settembre  1992,  n.  394,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis.  [Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'articolo 73 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633].».
             «Art.  25 (Decorrenza  e  garanzie).  - 1. Il regime dei
          versamenti   unitari   entra   in   funzione  per  tutti  i
          contribuenti  a  partire  dal  mese  di  maggio  1998. Sono
          ammessi alla compensazione:
              a)  dall'anno  1998  le  persone  fisiche  titolari  di
          partita IVA;
              b)  dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate
          ai fini fiscali, nonche' i soggetti non titolari di partita
          IVA;
              c)  dall'anno  2000  i soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
             2.  Il  limite  massimo  dei  crediti  d'imposta  e  dei
          contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
          2000,  fissato  in  lire  500  milioni  per ciascun periodo
          d'imposta.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  possono  essere
          modificati  i  termini  di cui al comma 1, lettere a), b) e
          c),   tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative  e  di
          bilancio.
             4.  I  contribuenti  titolari di partita IVA non ammessi
          alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non
          trova  capienza  nella  compensazione, pur nel rispetto del
          limite  di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura
          di   rimborso   prevista  dal  titolo  II  del  regolamento
          concernente  l'istituzione  del conto fiscale, adottato con
          decreto  28  dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art. 38-bis,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633. [La garanzia e' prestata in favore
          dell'ufficio  tributario  competente  al  rimborso  e copre
          qualsiasi     credito    vantato    dall'ufficio    stesso,
          indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e'
          stata  prestata].  [La  garanzia deve avere la durata di un
          quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui
          il rimborso e' stato eseguito].».
             -  Si  riportano le tabelle A e B allegate alla legge 29
          ottobre  1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
          unica per enti ed organismi pubblici):
          «Tabella A
             Accademia nazionale dei Lincei
             - Aereo club d'Italia
             -  Agenzia  Nazionale  per  la  Protezione dell'Ambiente
          (ANPA)
             - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
             -  Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, decreto
          legislativo n. 266/1993
             -  Agenzia  per  la  diffusione  delle  teconologie  per
          l'innovazione
             -   Agenzia   per   la  rappresentanza  negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni (ARAN)
             - Agenzia spaziale italiana
             - Automobile Club d'Italia
             - Autorita' garante della concorrenza e del mercato
             - Autorita' portuali
             - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
             - Aziende di promozione turistica
             -   Aziende   e  consorzi  fra  province  e  comuni  per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
             - Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
          legislativo n. 502/1992
             - Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
             -   Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
             - Centro europeo dell'educazione (CEDE)
             - Club alpino italiano
             -  Comitato  nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
             - Comitato per l'intervento nella SIR
             -  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e la borsa
          (CONSOB)
             -  Comuni,  con  esclusione  di  quelli  con popolazione
          inferiore   a   5000   abitanti   che  non  beneficiano  di
          trasferimenti statali
             - Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
          non inferiore a 10000 abitanti
             - Consiglio nazionale delle ricerche
             -  Consiglio  per  la  ricerca  e  la sperimentazione in
          agricoltura
             - Consorzi interuniversitari
             -  Consorzi  istituiti  per  l'esercizio di funzioni ove
          partecipino  province  e comuni con popolazione complessiva
          non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
             -   Consorzi  per  i  nuclei  di  industrializzazione  e
          consorzi  per  l'area  di sviluppo industriale a prevalente
          apporto finanziario degli enti territoriali
             - Consorzio canale Milano-Cremona-Po
             - Consorzio del Ticino
             - Consorzio dell'Adda
             - Consorzio dell'Oglio
             -  Consorzio  obbligatorio per l'impianto, la gestione e
          lo   sviluppo   dell'area  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica della provincia di Trieste
             - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
             - Ente acquedotti siciliani
             -  Ente  autonomo  «Esposizione triennale internazionale
          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e
          dell'architettura moderna» di Milano
             - Ente autonomo del Flumendosa
             - Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
             - Ente Irriguo Umbro-Toscano
             - Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
             - Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
             - Ente nazionale corse al trotto
             - Ente nazionale italiano turismo
             - Ente nazionale per il cavallo italiano
             - Ente nazionale per la cellulosa e la carta
             - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
             - Ente nazionale sementi elette
             -  Ente  per  il  Museo  nazionale della scienza e della
          tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
             - Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
             -   Ente   per   lo   sviluppo,   l'irrigazione   e   la
          trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
             - Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
             - Ente teatrale italiano
             - Ente zona industriale di Trieste
             - Enti parchi nazionali
             - Enti parchi regionali
             - Enti provinciali per il turismo
             - Enti regionali di sviluppo agricolo
             -   Fondo   gestione  istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali
             -   Gestione   governativa   dei   servizi  pubblici  di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
             - Gestioni governative ferroviarie
             - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
          diritto  pubblico  di  cui al decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 269
             -  Istituti  Regionali  di  Ricerca,  Sperimentazione  e
          Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
             - Istituti sperimentali agrari
             - Istituti zooprofilattici sperimentali
             - Istituto agronomico per l'Oltremare
             - Istituto centrale di statistica (ISTAT)
             -   Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicata alla pesca marittima
             - Istituto di biologia della selvaggina
             - Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
             - Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
          Torino
             - Istituto italiano di medicina sociale
             - Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
             - Istituto nazionale della nutrizione
             - Istituto nazionale di alta matematica
             - Istituto nazionale di fisica nucleare
             - Istituto nazionale di geofisica
             - Istituto nazionale di ottica
             -   Istituto   nazionale   di  studi  ed  esperienze  di
          architettura navale (Vasca navale)
             - Istituto nazionale economia agraria
             - Istituto nazionale per la fisica della materia
             - Istituto nazionale per le conserve alimentari
             - Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
             - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA)
             -    Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
          professionale dei lavoratori
             -  Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro (ISPESL)
             -  Istituzioni  di cui all'art. 23, secondo comma, della
          legge n. 142/1990
             - Jockey club d'Italia
             - Lega italiana per la lotta contro i tumori
             - Lega navale italiana
             -  Organi  straordinari  della  liquidazione  degli enti
          locali dissestati
             - Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
             - Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
             -   Policlinici  universitari,  decreto  legislativo  n.
          502/1992
             - Province
             - Regioni
             - Riserva fondo lire UNRRA
             - Scuola superiore dell'economia e delle finanze
             - Societa' degli Steeple-chases d'Italia
             - Soprintendenza archeologica di Pompei
             - Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
             - Stazioni sperimentali per l'industria
             - Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
             -  Unioni  di  comuni  con  popolazione  complessiva non
          inferiore a 10000 abitanti
             - Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
          e  Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
          regionale.».
          «Tabella B
             - Agenzia Industrie Difesa
             -   Agenzia   per   la  promozione  dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno
             - ANAS
             - Cassa conguaglio zucchero
             - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
             - Croce rossa italiana
             -  Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per i
          lavoratori dello spettacolo
             - Ente nazionale risi
             -  Fondo  centrale  garanzia  per le autostrade e per le
          ferrovie metropolitane
             -  Fondo  per  il  piano  straordinario per la rinascita
          economica e sociale della Sardegna
             -  Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
          Sardegna
             -  Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
          sarda
             - INAIL
             - INPDAP
             - INPS
             - IPSEMA
             - Istituto nazionale per il commercio estero
             - Istituto postelegrafonici
             - Istituto superiore di sanita'
             -  Regioni  a  statuto  ordinario  e  speciale, province
          autonome di Trento e Bolzano
             -  SACE  -  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del
          credito all'esportazione
             - Sezione speciale fondo interbancario di garanzia .».
             -  Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  vedasi  in  nota
          precedente.
             -  Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998, n. 322
          vedasi in nota precedente.
             -  Per  il riferimento agli articoli 23 e 29 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          vedasi in nota precedente.
             - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».